Una importante novità riguardante il possesso di animali è contenuta in una disposizione del Codice civile, recentemente riformato sul punto, che ha in sostanza liberalizzato l’ingresso degli animali domestici nei condomini. Oggi, il Codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. I giudici affermano difatti che il cane e il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare.
Sempre il Codice civile afferma che vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali. Un regolamento condominiale non può, quindi, stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva. L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento (il divieto in questo caso ha natura contrattuale).
Un animale può essere allontanato da un condominio solo in casi di particolare gravità (scarsa igiene, malattie ecc.) che devono essere documentate, anche tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL).
Resta aperto il problema della corretta definizione della categoria, dal momento che il Codice parla di “animali domestici”, non più di animali di compagnia, ma senza specificare quali animali vi rientrino e quali no. Rimane la possibilità di vietare il possesso di animali esotici, ma non ci sono riferimenti chiari ad animali come, ad esempio, furetti, criceti e conigli.
Cosa fare in caso di divieti del condominio
Abbiamo detto che un regolamento condominiale non può stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva e, quindi, non può vietare di possedere animali domestici. Qualunque delibera condominiale che contenga disposizioni a discapito dell’animale (es. : vietare l’uso dell’ascensore o delle scale), può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o gli astenuti) o dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all’assemblea condominiale. Per il ricorso è sufficiente una lettera in carta libera in cui il cittadino descrive il problema, allegando altra documentazione se occorre (es. eventuali certificati medici dell’animale) e copia della delibera.
Nel caso nel corso dell’assemblea condominiale il divieto contro l’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma nelle “varie ed eventuali”, la delibera è già considerata nulla (cioè non produce alcun effetto) ed è sufficiente inviare una raccomandata A/R all’Amministratore.
Disturbo all’igiene e disturbo della quiete pubblica
Il proprietario di un animale domestico è passibile di reclamo da parte degli altri condomini solo nel caso le immissioni (rumori molesti, odori sgradevoli, ecc.) provenienti dalla sua abitazione provochino insofferenze o generino un malessere che, però, devono essere provate e certificate da un medico o da un ente tecnico apposito. In tal caso, cioè quando le immissioni diventano intollerabili ai sensi del Codice civile, il condominio potrà chiedere la cessazione della turbativa approvando una specifica deliberazione in assemblea condominiale oppure rivolgendosi al Giudice di Pace di competenza.
Avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio per gli accertamenti, il Giudice potrà inibire l’attività contestata, o imporre, se tecnicamente possibile, gli accorgimenti che ne riducano il fastidio. Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire i disagi sopra richiamati. In ogni caso, va sottolineato che raramente si procede all’allontanamento dell’animale.
Un discorso a parte merita il rumore, in quanto la tutela contro le immissioni rumorose è prevista anche dal Codice penale che prevede come ipotesi di reato il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Per quanto riguarda il disturbo della quiete, i cosiddetti orari sensibili e le regole per i rumori molesti valgono per l’abbaiare di un cane come per la musica di uno stereo o per gli schiamazzi.
È importante precisare che il disturbo, anche se denunciato da più persone, deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale abilitato (ad esempio i vigili, le ASL, ma anche tecnici privati incaricati dal condominio) dal quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull’inquinamento acustico.
Quindi, per poter denunciare un condomino per rumori definiti molesti, è necessario che tale disturbo sia dimostrato e:
Infine va segnalato che gli animali non possono essere lasciati senza vigilanza per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di omessa custodia.
Uso di parti comuni dell’edificio condominiale
Un altro tema spesso causa di dibattiti è l’accesso dell’animale domestico nelle parti comuni del condominio. Secondo il Codice civile, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune. Ciò significa che ogni condomino ha il diritto di usufruire di tali parti seppur sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano.
Il condominio può richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e o la museruola nelle parti comuni dell’edificio, ma non può negare l’accesso a zone comuni quali l’ascensore o le scale, spesso fonte di discussione. Nel caso venga contestata una mancanza di igiene o di decoro, vale quanto detto nel paragrafo precedente: i condomini dovranno dimostrare con prove rigorose che l’animale è causa di deterioramento e/o sporcizia delle cose (muro, ascensore, cortile o altro), o che sia portatore di malattie, con documentazione fotografica affidabile e/o con perizia di parte. A tutela dell’animale sarà utile esibire un certificato di un veterinario che ne attesti la buona salute.
Minacce nei confronti degli animali domestici
Per prima cosa è importante sottolineare che nessun condomino o cittadino è autorizzato, per quanto si possa sentire disturbato dalla presenza di un animale, a maltrattarlo, perseguitarlo o ucciderlo.
Se un condominio o un vicino rivelasse l’intenzione di nuocere a un animale domestico, anche se non di proprietà, può presentare una denuncia per minaccia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato.
Nel caso non si conosca l’identità del soggetto che minaccia un animale domestico, si può comunque sporgere denuncia contro ignoti recandosi presso le autorità sopraccitate. Nel caso la minaccia includa accenni a utilizzo di veleno è importante ricordare che il Testo Unico delle Leggi Sanitarie stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze velenose in quanto potrebbero essere ingerite anche da bambini. Esiste inoltre un’ordinanza che stabilisce il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.
BRUNO | APPODIO |
GRAZIELLA | APPOLLONI |
ANTONIETTA | BELARDINELLI |
GAETANO | BELLUCCI |
GIANNETTO | BERNARDINI |
GABRIELLA | BRANCACCIO |
MARIA | CHISCUZZU |
VINCENZO | CICCIARELLA |
SILVANA | CRISTOFOLI |
EMMA | D’ALTAVILLA |
MASSIMILIANO | DE PAOLIS |
ANNA | DE SANTIS |
ELIANA | DE SANTIS |
STEFANIA | FIORANI |
VALERIA | FIORE |
PAOLA | FIORE |
MARIO | FORTUGNO |
MASSIMO | FRAIA |
MARIA ROSARIA | IANNIELLO |
FRANCA | LAURORA |
JAMILA | LOULIDI |
RENZA | LUZZI |
NADIA | PALADINI |
PIERO | PERNAZZA |
GABRIELLA | PROIETTI |
CLAUDIO | SEGALA |
GIUSEPPE | SUBLIME |
PAOLA | TALUCCI |
TIZIANA | VULPIANI |
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